Art. 3 Segreto d'ufficio 1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale ed all'art. 6, comma 13, del Codice.