Art. 31 Conclusione della fase istruttoria 1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo' proporre al Direttore Generale competente: a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento; b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale. 2. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a), l'U.O.R. da' comunicazione alle parti e provvede, altresi', a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione. 3. Prima della rimessione della questione al Consiglio, l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa. 4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.