Art. 37 Conclusione della fase istruttoria 1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo': a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento nei casi in cui l'istruttoria abbia evidenziato la carenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni; b) inviare alle parti, nei casi in cui ritenga sussistenti i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni e comunque prima della sottoposizione al Consiglio delle risultanze istruttorie per l'adozione del provvedimento finale, una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonche' l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati oltre il termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione. 2. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.