Art. 38 
 
                           Fase decisoria 
 
  1.  Al  termine  della  fase  istruttoria,  l'U.O.R.  sottopone  la
questione al Consiglio, il quale puo' a seguito del relativo esame: 
    a) adottare il provvedimento finale; 
    b)  richiedere  all'U.O.R.  un  supplemento  di  istruttoria  con
specifica indicazione degli elementi da acquisire  ovvero  richiedere
agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 
    c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  l'U.O.R.  instaura  un
nuovo contraddittorio con le parti procede  ai  sensi  dell'art.  35,
commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente al Consiglio le  ulteriori
risultanze  istruttorie  al  fine  dell'adozione  del   provvedimento
finale. 
  3. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  c),  il  termine  per  la
conclusione  del   procedimento   e'   sospeso   dalla   convocazione
dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa. 
  4. In sede di adozione  del  provvedimento  finale,  il  Consiglio,
oltre all'eventuale irrogazione della sanzione  pecuniaria  ai  sensi
dell'art. 6, comma 11, del Codice  ed  all'eventuale  disposizione  a
carico della SOA della formalizzazione del provvedimento  di  diniego
al rilascio dell'attestazione o  di  decadenza  dell'attestazione  ai
fini dell'inserimento nel casellario informatico, puo' deliberare: 
    a) l'insussistenza della  causa  interdittiva  di  cui  comma  1,
lettera m-bis, dell'art. 38 del Codice se  ritenuti  insussistenti  i
presupposti  della  falsa  dichiarazione  o  falsa  presentazione  di
documentazione o i presupposti per la  configurabilita'  del  dolo  o
della colpa grave ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice; 
    b)   la   sanzione   interdittiva   e   pecuniaria,    disponendo
l'annotazione nel Casellario ai sensi dell'art. 40,  comma  9-quater,
del  Codice  se  ritiene  che  la   falsa   dichiarazione   o   falsa
presentazione di documentazione siano state rese  con  dolo  o  colpa
grave. 
  5. L'annotazione nel  Casellario  viene  effettuata  dall'U.O.R.  a
seguito dell'adozione, da  parte  della  SOA,  del  provvedimento  di
decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito dell'adozione,  da
parte dell'Autorita', del provvedimento che definisce il procedimento
ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'art. 33, non si  applica  il
riferimento al valore del  contratto  pubblico.  La  rilevanza  e  la
gravita' dell'infrazione  sono  valutate  anche  con  riferimento  al
valore delle categorie e classifiche  dell'attestazione  richiesta  o
conseguita, cui la falsita' inerisce. 
  7. Nel caso di irrogazione di sanzione  amministrativa  pecuniaria,
il provvedimento indica le modalita' ed il  termine  entro  il  quale
effettuare il pagamento nonche'  il  termine  e  l'autorita'  cui  e'
possibile ricorrere. 
  8.  Il  provvedimento  finale  viene  notificato  alle  parti   del
procedimento   dall'U.O.R.,   il   quale   procede    tempestivamente
all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.