Art. 38 Fase decisoria 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale puo' a seguito del relativo esame: a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti procede ai sensi dell'art. 35, commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso dalla convocazione dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa. 4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio, oltre all'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice ed all'eventuale disposizione a carico della SOA della formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, puo' deliberare: a) l'insussistenza della causa interdittiva di cui comma 1, lettera m-bis, dell'art. 38 del Codice se ritenuti insussistenti i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilita' del dolo o della colpa grave ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice; b) la sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice se ritiene che la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave. 5. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'U.O.R. a seguito dell'adozione, da parte della SOA, del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorita', del provvedimento che definisce il procedimento ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del Codice. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 33, non si applica il riferimento al valore del contratto pubblico. La rilevanza e la gravita' dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsita' inerisce. 7. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalita' ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonche' il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 8. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall'U.O.R., il quale procede tempestivamente all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.