Art. 4 Comunicazioni 1. Le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorita' dai soggetti interessati. 2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati.