Art. 9 Fase decisoria 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che puo': a) adottare il provvedimento finale; b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell'art. 6, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso dall'invio alle parti interessate della convocazione in audizione sino al giorno di svolgimento della stessa. 4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e la misura delle sanzioni comminate. Esso indica, altresi', le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica, anche, il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall'U.O.R.