Art. 2 
 
 
           Iniziative destinate a progetti internazionali 
 
  1. L'assegnazione  di  Euro  9.472.215  e'  destinata  a  specifici
interventi  riguardanti  progetti  di   cooperazione   internazionale
presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da  programmi
o  iniziative  comunitarie  o  internazionali  a  cui  partecipa   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun  bando  vengono,  di
volta in volta, definiti nei bandi internazionali. 
  3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono: 
    a. Favorire l'inserimento  di  soggetti  italiani  in  gruppi  di
ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una  massa
critica tale da permettere il conseguimento di risultati  impossibili
da raggiungere da ciascun partner separatamente. 
    b. Favorire il coordinamento dei programmi nazionali  di  ricerca
dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso piu'  efficiente  e
sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione. 
  4. I soggetti, le  modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i
criteri di  valutazione  e  dell'assegnazione  dei  fondi,  ed  altre
eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei
bandi internazionali e in  appositi  bandi  integrativi  emanati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.