IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'" che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto  degli  standard  di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a  livello  dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  degli
enti locali, di criteri e  modalita'  per  l'erogazione  self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del  GPL  e  presso  gli
impianti  di  compressione   domestici   di   metano,   nonche'   per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano  e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio  2002  e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 131 del  6  giugno  2002,  recante  «Norme  di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli  impianti  di  distribuzione  stradale  di  gas  naturale   per
autotrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con  il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  32  dell'8
febbraio  2006,  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»; 
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti  disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti  di  distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione  incendi
  per gli impianti di distribuzione  stradale  di  gas  naturale  per
  autotrazione. 
  1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli  impianti  di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione  allegata  al
decreto del  Ministro  dell'interno  24  maggio  2002,  e  successive
modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate
nell'allegato al presente decreto. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 marzo 2014 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Alfano 
 
Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi