IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" che, in particolare, all'art. 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalita' per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonche' per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio»; Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. 1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2014 Il Ministro dell'interno: Alfano Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi