Art. 13 
 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  l. I calendari delle Tribune e delle conferenze stampa in  diretta,
e le loro modalita' di svolgimento,  incluso  l'esito  dei  sorteggi,
sono preventivamente  trasmessi  alla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente  delibera
sulla  Gazzetta  Ufficiale  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e  alla  Commissione  il  calendario  di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente alla  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale  delle
trasmissioni programmate. 
  3. Entro le  ore  12  di  ogni  venerdi',  sino  al  termine  della
competizione  elettorale,  la  Rai  comunica   alla   Commissione   e
all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni,   per   via
telematica, il  calendario  settimanale  delle  trasmissioni  di  cui
all'articolo 2, comma l, lettere a), b) ec) effettuate,  indicando  i
temi trattati, i soggetti  politici  invitati,  la  ripartizione  dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica,  nonche'  la  suddivisione
per genere delle presenze e i dati  Auditel  degli  ascolti  medi  di
ciascuna trasmissione. 
  4. La documentazione di cui al precedente comma e'  contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.5. Il Presidente
della Commissione  parlamentare,  sentito  l'Ufficio  di  Presidenza,
tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione
della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui  ai
commi precedenti e definendo le questioni  specificamente  menzionate
dal  presente   provvedimento,   nonche'   le   ulteriori   questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.