Art. 6 
 
 
                    Tribune elettorali regionali 
 
  l. La Rai organizza e trasmette, nelle  regioni  interessate  dalla
presente delibera, su rete locale nelle fasce orarie di buon ascolto,
preferibilmente prima o dopo i principali  telegiornali  e  notiziari
radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri  programmi  a
contenuto   informativo,   Tribune   politico-elettorali   regionali,
televisive e  radiofoniche,  ciascuna  di  durata  non  superiore  ai
quarantacinque minuti, organizzate con la formula del  confronto  tra
un numero di partecipanti compreso fra tre e  sei,  e  di  norma,  se
possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque  di  assicurare
un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse  e
tra i vari candidati alla  carica  di  Presidente  della  regione,  e
raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 
  2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 3. 
  3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 4, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8. 
  5. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e  trasmesse  dalla
corrispondente sede regionale della Rai. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8. Tutte le Tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda,
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e cio' determina  un
accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse  da
quelle indicate  nel  presente  provvedimento  e'  possibile  con  il
consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  Tribune  sono
delegate alla direzione dei  telegiornali  regionali,  che  riferisce
alla  Commissione  parlamentare  tutte  le  volte  che   lo   ritiene
necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in  proposito
le disposizioni degli articoli 13 e 14.