Art. 7 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette,
nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi  politici
autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge  22  febbraio
2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  della  presente
delibera. 
  2. Nelle regioni di cui al comma l, gli spazi per i  messaggi  sono
ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo  4,
comma 3, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  nonche'  la  loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire in orari di buon  ascolto  piu'  di  una  fascia  oraria.  Le
indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22  febbraio  2000,  n.
28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni  regionale
e  provinciali.  La  comunicazione  della  Rai  e'   valutata   dalla
Commissione con le modalita' di  cui  all'articolo  13  del  presente
provvedimento. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alla sede  regionale  della  Rai  delle  regioni
interessate dalla presente delibera entro  i  due  giorni  successivi
allo  scadere  dell'ultimo  termine  per   la   presentazione   delle
candidature; 
    b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e'  richiesto
da  una  coalizione,  dal  capo  della  coalizione  e  dal  candidato
all'elezione a Presidente della Regione; 
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nella sede regionale o provinciale. 
  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a),  la  Rai  provvede  a  ripartire  le  richieste   pervenute   nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito internet della Rai. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.