Art. 7 Messaggi autogestiti 1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera. 2. Nelle regioni di cui al comma l, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4. 3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire in orari di buon ascolto piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della Rai e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 13 del presente provvedimento. 4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) e' presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione; c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale o provinciale. 5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. 6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato sul sito internet della Rai. 7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. 8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.