Art. 8 Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione. 2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed e' trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi. 4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.