Art. 8 
 
 
                   Conferenze stampa dei candidati 
                     a Presidente della Regione 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui  agli  articoli  precedenti,  la  Rai  trasmette  nelle   regioni
interessate dalla  presente  delibera,  nelle  ultime  due  settimane
precedenti il voto,  una  serie  di  conferenze-stampa  riservate  ai
candidati a Presidente della Regione. 
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta
minuti ed e' trasmessa  su  rete  locale  a  partire  dalle  ore  21,
possibilmente in date diverse  da  quelle  delle  interviste  di  cui
all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di  esse  prende
parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro  il
massimo  di  tre,  individuati  dalla  societa'  concessionaria   del
servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non
dipendenti  dalle  testate  della  Rai,  sulla  base  del   principio
dell'equilibrata rappresentanza di genere. 
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  Rai,  e'
organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di
principi di equilibrio,  correttezza  e  parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
della durata non superiore a 30 secondi. 
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi  5  e  6,  e  di   cui
all'articolo 6, commi da 7 a 11.