Art. 12 
 
 
          Responsabilita' del consiglio di amministrazione 
                      e del direttore generale 
 
  l. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai
sono  impegnati,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni  e  dei  criteri  contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le Tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal
direttore competente. 
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati  quantitativi  e  qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di  convocazione
dei comizi  elettorali,  emergessero  disequilibri  nei  programmi  a
contenuto  informativo  non  giustificati   da   oggettive   esigenze
informative, la direzione generale della Rai e' chiamata a richiedere
alla testata  interessata  misure  di  riequilibrio  a  favore  delle
coalizioni o dei soggetti politici danneggiati. 
  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi  dell'articolo
l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.