Art. 13 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni, controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
contributo  in  conto  impianti  e  del  contratto  di  finanziamento
agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale  (luglio
e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel
caso di piccole e medie imprese, esercizio  successivo  a  quello  di
ultimazione del programma  agevolato,  una  dichiarazione,  resa  dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in
azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare  del  rispetto
del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali
o  immateriali   agevolate.   La   mancata   trasmissione   di   tale
dichiarazione potra' comportare l'avvio del provvedimento  di  revoca
totale delle agevolazioni. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti
dal Ministero o dal Soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  Soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica  sono  contenute  nella  delibera  di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 10.