Art. 7 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono  concesse  nella  forma  del  finanziamento
agevolato e del contributo in conto impianti alle condizioni ed entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente  in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Le  suddette
intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che
rappresenta  il  valore   attualizzato   dell'aiuto   espresso   come
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 
  2.  Il  finanziamento  agevolato,  che   deve   essere   assistito,
limitatamente alla linea capitale,  da  idonee  garanzie  ipotecarie,
bancarie e/o assicurative, e' concesso, nella misura del 30 per cento
degli investimenti ammissibili; ha una  durata  massima  di  10  anni
oltre un periodo di preammortamento della durata massima di  2  anni,
commisurato  alla  durata  del  programma.  Il  tasso  agevolato   di
finanziamento e' pari al  20  per  cento  del  tasso  di  riferimento
vigente alla data di concessione delle  agevolazioni,  fissato  sulla
base di quello stabilito dalla Commissione europea e  pubblicato  nel
sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non puo'  essere  inferiore  a
0,5 per  cento.  Il  rimborso  del  finanziamento  agevolato  avviene
secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate   semestrali   costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.  Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla
differenza tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di  riferimento
vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e  quelli  da
corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al  comma  2,
fermo restando quanto stabilito al comma  5,  l'impresa  richiede  un
contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3 per  cento
degli investimenti ammissibili e fino a  concorrenza  dell'intensita'
massima di aiuto concedibile, e comunque in misura non  superiore  al
45 per cento degli investimenti  ammissibili.  Ai  fini  del  calcolo
delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni  erogabili
in piu' rate sono  attualizzate  al  momento  della  concessione.  Il
soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni,
le spese relative agli investimenti da realizzare e  la  suddivisione
delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da  applicare  ai
fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento  applicabile  al
momento della concessione di cui al comma 2. 
  4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via  provvisoria  e'
rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede  di
erogazione conclusiva delle  agevolazioni,  sulla  base  delle  spese
ammissibili effettivamente sostenute e  della  verifica  relativa  al
rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente in materia di aiuti  di  Stato.  L'ammontare  del
finanziamento  agevolato   e   di   quello   del   contributo   cosi'
definitivamente  determinati  non  possono  in  alcun   modo   essere
superiori a quelli individuati in via provvisoria. 
  5. I soggetti beneficiari  delle  agevolazioni  sono  obbligati  ad
apportare  un  contributo  finanziario,  attraverso  risorse  proprie
ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento  del
totale  delle  spese  ammissibili  e  sono  tenuti  all'obbligo   del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni  nel
caso di piccole e  medie  imprese,  dalla  data  di  ultimazione  del
programma.