IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede  che  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della salute, determina il numero dei  posti  da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia; 
  Visto il  decreto  1  agosto  2005  del  Ministro  dell'istruzione,
universita'  e  ricerca,  relativo  al  riassetto  delle  scuole   di
specializzazione di area  sanitaria,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il  decreto  29  marzo  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il
quale sono stati definiti gli standard e  i  requisiti  minimi  delle
scuole   di   specializzazione,   e   successive   modificazioni    e
integrazioni; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  Autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della
Conferenza permanente Stato - Regioni, concernente la  determinazione
del fabbisogno di medici  specialisti  da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione mediche  per  il  triennio  accademico  2011/2012  -
2012/2013 e 2013/2014 e la determinazione, per l'a.a. 2012/2013,  del
numero globale di contratti  di  formazione  specialistica  a  carico
dello Stato per ciascuna tipologia di scuola,  di  cui  all'art.  35,
comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e con  il  Ministero
dell'economia e finanze, in corso di perfezionamento, concernente  il
fabbisogno annuo di medici specialisti da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione per l'anno accademico 2012/2013, pari a 8171 unita',
e  la  determinazione  del  numero  complessivo  dei   contratti   di
formazione specialistica da assegnare nel medesimo  anno  accademico,
pari a complessivi n. 4.500,  con  la  conseguente  ripartizione  per
ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; 
  Visti i decreti ministeriali n. 333 del 24 aprile 2013, n. 393  del
16 maggio 2013 e n. 444 del  10  giugno  2013,  con  i  quali  si  e'
provveduto  all'assegnazione  di  n.  4500  contratti  di  formazione
specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai  sensi
del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999; 
  Visti  in  particolare   l'art.   3   del   summenzionato   decreto
ministeriale 24 aprile 2013 e la nota ministeriale n.  10103  del  29
aprile 2013,  che  prevedono  che  sia  disposta,  con  provvedimento
successivo,  l'assegnazione  dei  posti  aggiuntivi  a  finanziamento
regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle Universita'; 
  Viste le note dei Rettori in risposta  alla  nota  direttoriale  n.
11421 del 14 maggio 2013, con la quale il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha richiesto  la  comunicazione  dei
posti aggiuntivi regionali e/o privati, tesi a soddisfare  specifiche
esigenze delle Regioni e delle Province Autonome; 
  Rilevata l'opportunita' di  soddisfare  le  esigenze  rappresentate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  nonche'
quelle  derivanti   da   finanziamenti   comunque   acquisiti   dalle
Universita', cosi' come previsto nel decreto ministeriale n. 333  del
24 aprile 2013; 
  Visto il decreto del Rettore dell'Universita' degli studi di Padova
n.  2071  del  2  agosto  2013,  con  il  quale  e'  stato   disposto
l'annullamento e il rifacimento del concorso  per  l'ammissione  alla
scuola di specializzazione in  Chirurgia  plastica,  ricostruttiva  e
estetica, per l' a.a. 2012/2013, per difetti procedurali; 
  Vista l'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 396 del 5
dicembre 2013, che ha  disposto  l'annullamento,  previa  sospensione
dell'efficacia, della nota ministeriale prot. 19881 del 30  settembre
2013, con la quale e' stata negata  l'autorizzazione  all'attivazione
di un posto aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in
Pediatria per l'a.a. 2012-2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'a.a. 2012/2013 il  numero  di  medici  da  ammettere,  con
assegnazione dei contratti  di  formazione  specialistica  finanziati
dalle Regioni o derivanti da finanziamenti comunque  acquisiti  dalle
Universita', e' stabilito, secondo quanto  comunicato  dagli  Atenei,
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto.