Art. 5 
 
  Gli enti locali che hanno richiesto il  mantenimento  degli  uffici
indicati  nell'allegato  1,  possono  procedere,  entro  il   termine
perentorio  di  15  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento  e  con  le  medesime   modalita'   previste   per   la
presentazione, alla revoca dell'istanza formulata ai sensi  dell'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.