Art. 5 Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici indicati nell'allegato 1, possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento e con le medesime modalita' previste per la presentazione, alla revoca dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.