Art. 11 
 
 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1. Gli  assegni  straordinari  di  sostegno  al  reddito  non  sono
cumulabili,  in  quanto  incompatibili,  con  i  redditi  da   lavoro
dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo  di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da  attivita'  lavorativa
prestata a  favore  di  altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  in
concorrenza con le attivita' delle imprese del Gruppo Poste  Italiane
come individuate dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
e' sospesa la corresponsione degli assegni straordinari  di  sostegno
al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune  richiamato  dall'articolo  10  con  i   redditi   da   lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo  di  fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata  a
favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione  erogabile  dal  fondo   di   previdenza   obbligatoria   di
appartenenza dell'interessato e per il 50% dell'importo eccedente  il
predetto trattamento minimo. 
  6. La  base  retributiva  imponibile,  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti correlati. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione  correlata  di
cui all'articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.