Art. 5 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui  all'articolo
2, comma 1: 
    a) in via ordinaria: 
      1) a contribuire al finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione e/o riqualificazione professionale, anche  in  concorso
con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 
      2) al finanziamento  di  specifici  trattamenti  a  favore  dei
lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro
o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria  o  straordinaria  anche  in  concorso  con  gli   appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.  Il  Fondo
versa, altresi', la contribuzione  correlata,  di  cui  al  comma  33
dell'articolo 3 della legge  n.  92/2012,  alla  competente  gestione
assicurativa obbligatoria; 
    b) in via straordinaria, all'erogazione di  assegni  straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al  versamento  della
contribuzione   correlata,   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3,  comma  34  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei  processi
di agevolazione all'esodo. 
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta  del  lavoratore  in  unica
soluzione,  l'assegno  straordinario  sara'  pari   ad   un   importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il  tasso
ufficiale di  riferimento  della  BCE  (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione  della  prestazione  stessa,  dedotta   la   contribuzione
correlata. 
  2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti
di cui all'articolo 2. 
  3. Gli assegni  straordinari  per  il  sostegno  del  reddito  sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore
di lavoro, a  favore  dei  lavoratori  che  raggiungano  i  requisiti
previsti per il pensionamento di  vecchiaia  o  anticipato  a  carico
della gestione previdenziale obbligatoria  di  riferimento  entro  un
periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a  60  mesi,  dalla  data  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di  cui  al  comma  3,  si
dovra'  tener  conto  della  complessiva  anzianita'  rilevabile   da
apposita  certificazione  prodotta  dai  lavoratori  (estratto  conto
contributivo   rilasciato   dal   competente    ente    o    gestione
previdenziale). 
  5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al  precedente
comma  1,  lettera  b),   alla   competente   gestione   assicurativa
obbligatoria.