Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria; b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario sara' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata. 2. Agli interventi definiti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tener conto della complessiva anzianita' rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale). 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), alla competente gestione assicurativa obbligatoria.