Art. 2 1. Le attivita' di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato Regolamento UE n. 445/2011 e dal D.M. 21 dicembre 2012. 2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni. 3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.