Art. 2 
 
  1.  Le   attivita'   di   certificazione   devono   essere   svolte
dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato  Regolamento
UE n. 445/2011 e dal D.M. 21 dicembre 2012. 
  2. L'organismo  e'  tenuto  ad  assicurare  il  mantenimento  della
struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale
e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo
stesso in merito all'utilizzazione  dei  consulenti  esterni  -  come
individuate  nella  documentazione  agli  atti,  con   l'obbligo   di
comunicare eventuali variazioni al Ministero delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti,  la  Navigazione  ed  i
Sistemi  Informativi  e  Statistici  -  Direzione  Generale  per   il
Trasporto Ferroviario  (di  seguito  «Ministero»)  per  le  opportune
valutazioni. 
  3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia  Nazionale  per
la Sicurezza delle Ferrovie le certificazioni emesse  entro  un  mese
dalla data di emissione.