Art. 3 
 
            Finalita' e ambito di applicazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare,  nei  confronti  del  personale
dipendente non dirigente delle  imprese  di  assicurazione,  comunque
denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza,  a
prescindere dal numero dei  dipendenti,  gli  interventi  di  seguito
indicati,   nell'ambito   e   in   connessione   con   processi    di
ristrutturazione  e/o  di  situazioni  di  crisi,  e/o  di  rilevante
riorganizzazione  aziendale  o  di  riduzione  o  trasformazione   di
attivita' o di  lavoro,  eventualmente  anche  in  concorso  con  gli
appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente: 
  a) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per  cause  previste
dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  o
straordinaria; 
  b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  al   trattamento
pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi  cinque  anni,
fermo quanto previsto dal successivo art. 6; 
  c)  contributo  al  finanziamento   di   programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo  comma  anche  nei
confronti del personale  dipendente,  non  dirigente,  delle  aziende
controllate da imprese di cui al primo comma  e  svolgenti  attivita'
intrinsecamente strumentali  ovvero  connesse  con  le  attivita'  di
assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione  assistenza,  a
decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel  medesimo  settore
di attivita' della societa' capogruppo. 
  3. Il Fondo puo' attuare gli interventi di cui al primo comma anche
nei  confronti  del  personale  dipendente  da  enti  di  settore   o
associazioni di categoria dei settori  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo. 
  4. La possibilita' di cui al comma 3 e' subordinata ad  un'espressa
richiesta  congiunta,  di  impresa  e  organizzazioni  sindacali,  di
ammissione al Fondo e al parere  favorevole  da  parte  del  comitato
amministratore, ai sensi e per gli effetti  del  successivo  art.  5,
comma 1, lettera e). 
  5. In caso di ammissione al Fondo, il comitato si attivera'  presso
l'INPS per disciplinare le modalita' di finanziamento del Fondo.