IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012,  registro
n. 9, foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review  -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni  -  Art.  2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi»; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  del  predetto  art.  2   del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  per   le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa vigente»; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
cui al comma 5 dello stesso art.  2  le  amministrazioni  interessate
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in  particolare
l'art. 2, commi 7 e 8; 
  Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 1 dell'art. 2 e di  cui  all'art.  23-quinquies,  il  numero
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa; 
  Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro con nota n. 4353-6.2 del 10 ottobre  2012,
trasmessa dal Segretario generale dell'ente con nota n. 4395-13.3 del
15 ottobre 2012, con la  quale,  al  fine  di  dare  attuazione  alle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95  del
2012, e' stata rappresentata l'esigenza di  procedere  all'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previsto  dal
comma 5 dello stesso art. 2; 
  Vista  la  nota  dei  vice  Presidenti  del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro in data 21 gennaio 2013, n.  251-19.1  con
la quale si  comunica  che  l'Assemblea  del  predetto  Consiglio  ha
deliberato un ordine del giorno di  soppressione,  nell'ambito  della
dotazione organica, di un posto di dirigente di prima fascia; 
  Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale  dell'economia
e del lavoro n. 4884-6.2 del 12 novembre 2013, con la quale  conferma
la  volonta'  espressa  dall'Assemblea  dell'ente  in   merito   alla
soppressione di un posto di dirigente di prima  fascia,  compensativa
della minore riduzione di posti dirigenziali di seconda fascia; 
  Vista la legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante  «Norme  sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»; 
  Preso atto che il Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro
non ha ancora ottemperato alle riduzioni previste dall'art. 1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni,  ivi  indicate,
debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore  al  dieci
per cento, degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  con
conseguente  contrazione  dei  vigenti  contingenti   del   personale
dirigenziale ad essi preposto, nonche'  alla  rideterminazione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  apportando  una
riduzione anch'essa non inferiore al  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  in  organico  di  tale
personale, operando anche con le  modalita'  previste  dall'art.  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto il sopra citato  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con modificazioni, dall'art. 1, della  legge  27  febbraio
2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua  quale  strumento  di
provvedimento da adottare, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  138  del  2011,  occorre  conseguire  i   seguenti
obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del  personale  con
qualifica di dirigente di seconda fascia, b) riduzione del dieci  per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  alle  vigenti   dotazioni
organiche del personale  appartenente  alle  aree  prima,  seconda  e
terza; 
  Vista  la  determina  del  Presidente   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro n. 121 del 21 dicembre 2010, con la  quale
sono  state  rideterminate  le  dotazioni  organiche   dell'ente   in
attuazione dell'art. 2, comma 8-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
  Ritenuto di provvedere, in questa sede, alla rideterminazione delle
dotazioni organiche  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.  1,  comma
3, del decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Valutato che in applicazione delle disposizioni di  cui  al  citato
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, la  dotazione
organica del personale del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro risulta essere cosi' composta: n. 2 dirigenti di prima fascia,
n. 6 dirigenti di seconda fascia e n. 69 unita' delle Aree A, B e  C,
comportanti,  quest'ultime,  un  costo  complessivo  pari   ad   euro
2.724.652; 
  Vista la proposta formulata dall'Agenzia industrie difesa con  nota
n. AID/AGE/1409/02 del 5 aprile 2013, con la quale, al fine  di  dare
attuazione  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, e' stata  rappresentata  l'esigenza  di
procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previsto dal comma 5 dello stesso art. 2, dando attuazione,
nel contempo, anche alle  previsioni  di  riduzione  della  dotazione
organica dell'ente previste dall'art. 74, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art.
2,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.   194,
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art.  1,  comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge
14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,  concernente
la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della
difesa e gli atti conseguenti; 
  Visto l'originario art. 22 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, come sostituito ai sensi del combinato disposto della lettera
b)  del  comma  1,  dell'art.  2118  e  dell'art.  2272  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  con  cui  e'  stata  istituita
l'Agenzia industre difesa con lo scopo di  gestire  unitariamente  le
attivita' delle unita' produttive ed industriali della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» ed, in particolare degli articoli da 131 a 143; 
  Considerato che con i decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e  24
ottobre 2001 sono stati assegnati  all'Agenzia  industrie  difesa  le
seguenti unita' produttive industriali: 
  Stabilimento militare «Ripristini e recuperi del munizionamento» di
Noceto; 
  Stabilimento  militare  «Munizionamento  terrestre»  di  Baiano  di
Spoleto; 
  Stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri; 
  Stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata; 
  Stabilimento «Chimico farmaceutico» di Firenze; 
  Stabilimento «Produzione cordami» di Castellammare di Stabia; 
  Stabilimento «Grafico» militare di Gaeta; 
  Arsenale militare di Messina; 
  Arsenale militare di La Maddalena, per il  quale  l'affidamento  e'
stato revocato con decreto ministeriale 25 settembre 2007; 
  Visti i decreti ministeriali del 10 ottobre 2002 e 29 luglio  2004,
con i quali sono state definite le dotazioni organiche del  personale
delle unita' produttive industriali sopra indicate pari a complessive
1.435 unita', con eccezione dello Stabilimento «Grafico» militare  di
Gaeta che  il  decreto  ministeriale  23  giugno  2005  individua  in
complessive 120 unita' ma tuttora in attesa di transitare  nel  ruolo
del  personale  dell'Agenzia  industrie  difesa,  per  una  dotazione
organica di personale non dirigenziale pari a  1.435  unita'  la  cui
articolazione all'interno delle aree e' attestata dall'ente; 
  Considerato, inoltre, che per la componente dirigenziale, l'Agenzia
industrie difesa, dalla sua istituzione, si e' avvalsa, ai sensi  del
proprio regolamento  di  organizzazione,  art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424,  ora  art.  143
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  di
personale della carriera militare in posizione  di  comando,  per  un
fabbisogno definito dall'ente in numero di 36 posti  di  funzione  di
livello dirigenziale non generale; 
  Considerata condivisibile la proposta dell'Agenzia industrie difesa
per la  parte  relativa  alle  riduzioni  delle  dotazioni  organiche
previste dai sopra menzionati articoli dei decreti-legge n.  112  del
2008, n. 194 del 2009 e n. 138 del 2011; 
  Considerato che in applicazione, da ultimo, delle  disposizioni  di
cui al citato all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011,
la dotazione organica del  personale  dell'Agenzia  industrie  difesa
risulta essere cosi' composta: n. 25 dirigenti di seconda fascia e n.
1.046  unita'  delle  Aree  prima,  seconda  e  terza,   comportanti,
quest'ultime, un costo complessivo pari ad euro 31.325.971; 
  Considerato che le riduzioni possono essere  effettuate,  ai  sensi
del citato art. 2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle  singole
amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste  a
condizione che la differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore
riduzione delle dotazioni organiche di altra amministrazione; 
  Considerato che, con la citata nota  n.  4353-6.2  del  10  ottobre
2012, il Presidente  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro richiede,  espressamente  e  per  garantire  la  produttivita'
interna dell'ente presieduto, una compensazione con  altre  pubbliche
amministrazioni in modo da  consentire  una  minore  riduzione  della
propria dotazione organica; 
  Considerato  che   dall'attuazione   delle   previsioni   stabilite
dall'art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, l'Agenzia industrie  difesa
consegue  una  maggiore  riduzione  della  dotazione   organica   del
personale  non  dirigenziale,  quantificata  economicamente  in  euro
241.291; 
  Ritenuto di accogliere, quindi, quanto rappresentato dal Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e conseguentemente
di non ridurre l'organico di funzione  dirigenziale  di  livello  non
generale  di  una  unita'  poiche'  l'amministrazione  ha  richiesto,
espressamente, di compensarlo con la riduzione di un posto di livello
dirigenziale  generale  e  di  non  ridurre  il  costo  relativo   ai
contingenti di organico  del  personale  non  dirigenziale  per  euro
238.417  a  valere  sui  maggiori  risparmi  conseguiti  dall'Agenzia
industrie difesa; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.   2,   comma   1   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  occorre  conseguire   i   seguenti
obiettivi:  a)  riduzione  degli  uffici  dirigenziali,  di   livello
generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di  uffici  e  per  i  posti  di  funzione  di  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b)  riduzione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei posti di organico di tale personale; 
  Considerato che le misure di riduzione previste dalla  disposizione
sopra  richiamata,  riferite  alle  due  amministrazioni  di  cui  al
presente decreto, devono determinare i seguenti obiettivi: 
  riduzione di n. 6 unita'  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale; 
  riduzione di euro 3.405.062 riguardanti la  spesa  della  dotazione
organica del personale non dirigenziale; 
  Considerato che le riduzioni operate ai  sensi  delle  disposizioni
sopra  richiamate,  riferite  alle  due  amministrazioni  di  cui  al
presente decreto, hanno determinato i seguenti risultati; 
  riduzione di n. 1 posto di livello dirigenziale generale e di n.  6
posti di funzione dirigenziale di livello non generale; 
  riduzione di euro 3.406.940 riguardanti la  spesa  della  dotazione
organica  del  personale  non  dirigenziale,  tenendo   conto   della
compensazione economica effettuata; 
  Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  alla   rideterminazione   delle
dotazioni organiche  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro  e  dell'Agenzia  industrie   difesa,   considerato   che   le
complessive misure di riduzione effettivamente operate sono  coerenti
con la normativa sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
funzione pubblica del 19 dicembre 2013, n. 58989; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e' stato  delegato  ad  esercitare  le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei  ministri  in  materia  di
lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e  funzionamento
delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le  dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali  di
prima e di seconda fascia, nonche' del personale delle aree A, B e C,
ripartito   per   livelli   economici,   del   Consiglio    nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), sono  numericamente  rideterminate
secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. La predetta tabella tiene  conto  della  precedente
riduzione in attuazione dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148. 
  2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in  attesa  della
definizione  del  trasferimento  del  personale  dello   Stabilimento
«Grafico» militare di Gaeta, le  dotazioni  organiche  del  personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali di  seconda  fascia  e  del
personale delle aree prima, seconda e  terza  dell'Agenzia  industrie
difesa (AID), sono  numericamente  rideterminate  secondo  l'allegata
Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.  La
predetta tabella tiene conto della precedente riduzione in attuazione
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  3. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge  n.  95
del 2012,  il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e
l'Agenzia industrie difesa, adottano i regolamenti di organizzazione,
secondo i rispettivi ordinamenti, applicando  le  misure  di  cui  al
medesimo comma 10 e tenuto  conto  dell'art.  2,  commi  7  e  8  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  4. Le successive rideterminazioni delle dotazioni  organiche  delle
amministrazioni interessate dal presente provvedimento, nel  rispetto
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  della
normativa vigente in  materia  di  riduzione  della  spesa  pubblica,
saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti. 
  5. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane  alle  effettive  esigenze  operative,  l'Agenzia
industrie  difesa,  secondo  il  proprio   ordinamento,   ripartira',
nell'ambito  delle  strutture,  centrali  e  periferiche  in  cui  si
articola, i contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali  e
quello delle aree prima, seconda e terza come sopra  determinati,  in
profili professionali e per fasce retributive. 
  6. Il provvedimento  adottato  in  attuazione  del  comma  5  sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2014 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                       e la semplificazione           
                                               D'Alia                 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                 Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 927