IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione, sezione accertamento, del 4 luglio 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153357, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La societa' «Venere societa' cooperativa», con sede in Chioggia (Venezia), costituita in data 23 giugno 2000, codice fiscale n. 03230250270, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.