Art. 3 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. 
  L'esecutivita'   del   presente   decreto   e'   subordinata   alla
attestazione della effettiva costituzione delle societa' nei tre mesi
successivi la data del decreto stesso. 
  Le effettive erogazioni rimarranno  subordinate  alla  reiscrizione
delle somme eventualmente perenti. 
  Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del  decreto  ministeriale  n.
593 dell'8 agosto 2000, i  soggetti  beneficiari  della  agevolazione
sono tenuti a: 
    impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione  del
loro  progetto  in  vista  della  costituzione  della  societa'   sul
territorio nazionale; 
    assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di  tutela  dei
diritti di  proprieta'  intellettuale:  in  particolare  mantenere  i
brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario,
informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni; 
    partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire  allo
stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni
seguenti la  fine  del  periodo  di  sostegno,  attraverso  relazioni
annuali, al fine di permetterne la valutazione; 
    indirizzare, in caso di abbandono del progetto,  una  informativa
motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente  di  rinunciare  al
sostegno finanziario ottenuto. 
  La durata dei progetti potra' essere  maggiorata  di  12  mesi  per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.