Art. 2 I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, scadenti durante il periodo di cui al comma 1, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' altresi' pubblicato sui siti intranet e internet della Giustizia amministrativa. Roma, 16 aprile 2014 Il Presidente: Giovannini