Art. 2 
 
  I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli  uffici
del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Toscana,  scadenti
durante il periodo di cui al comma 1, o nei cinque giorni successivi,
sono  prorogati  di  quindici  giorni  a  decorrere  dal  giorno   di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 9
aprile 1948, n. 437, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Esso sara' altresi' pubblicato sui siti intranet e  internet  della
Giustizia amministrativa. 
    Roma, 16 aprile 2014 
 
                                            Il Presidente: Giovannini