(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Materie Prime 
 
    Materie Prime 
    Il "Salame Piemonte" IGP e' ottenuto dalle carni di suini  aventi
le seguenti caratteristiche. 
    Sono ammessi gli animali, in  purezza  o  derivati,  delle  razze
tradizionali di base Large White e Landrace,  cosi'  come  migliorate
dal Libro Genealogico Italiano. 
    Sono altresi' ammessi gli animali  derivati  dalla  razza  Duroc,
cosi' come migliorata dal Libro Genealogico Italiano. 
    Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purche' le
loro carcasse rientrino nelle classi E,  U,  R  e  O  definite  nella
tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui
all'allegato  V  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  successive
modifiche. 
    In  osservanza  alla  tradizione,  restano  comunque  esclusi   i
portatori di caratteri antitetici, con particolare  riferimento  alla
sensibilita' agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente  anche
sugli animali «post mortem» e sui prodotti stagionati. 
    Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace
Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. 
    I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di
pesi elevati con buone efficienze e,  comunque,  un  peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' o meno 10%. 
    L'eta' minima di macellazione e' di nove mesi. 
    E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe. 
    I suini devono essere  macellati  in  ottimo  stato  sanitario  e
perfettamente dissanguati. 
    Non vi e' limitazione geografica all'origine dei suini. 
    Alimentazione degli animali 
    L'alimentazione dei suini si articola in due fasi. 
    Gli alimenti ammessi fino a 80  chilogrammi  di  peso  vivo  sono
tutti quelli utilizzabili nella successiva fase d'ingrasso, in idonea
concentrazione,  nonche'  quelli  di  seguito  presentati  in  ordine
decrescente. La presenza di sostanza  secca  da  cereali  non  dovra'
essere inferiore al 45% di quella totale:  farina  di  estrazione  di
soia (fino a un massimo del 20% della sostanza secca della  razione);
silomais (fino al 10% della sostanza  secca  della  razione);  semola
glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino  al  5%  della  sostanza
secca della razione); carrube denocciolate, distillers  (fino  al  3%
della sostanza secca della razione);  lipidi  con  punto  di  fusione
superiore a 36°C (fino al 2% della  sostanza  secca  della  razione);
farina di pesce, lisati proteici (fino al  1%  della  sostanza  secca
della razione); latticello* (fino a un massimo di 6 litri per capo al
giorno). 
    Gli alimenti ammessi nella successiva fase di  ingrasso  sono  di
seguito riportati in ordine  decrescente.  La  presenza  di  sostanza
secca da cereali nella fase d'ingrasso non dovra' essere inferiore al
55% di quella totale: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino
al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al  40%
della sostanza secca della razione);  frumento,  triticale,  avena  e
cereali minori (fino al 25%  della  sostanza  secca  della  razione);
cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20%
della sostanza secca della razione);  patata  disidratata,  polpe  di
bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di  soja  (fino
al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole  (fino
al 8% della sostanza  secca  della  razione);  manioca,  melasso(**),
farina di estrazione di cocco, farina di estrazione  di  germe  mais,
pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca
della razione); polpe secche esauste di bietola  (fino  al  4%  della
sostanza secca della razione); farina di sesamo  (fino  al  3%  della
sostanza secca della razione); expeller  di  lino,  marco  mele-pere,
buccette d'uva o di  pomodori  quali  veicoli  d'integratori,  farina
disidratata di medica, lievito di birra e/o  di  torula,  lipidi  con
punto di fusione superiore a 40 °C (fino al 2 % della sostanza  secca
della razione); siero(*) di latte fino a un  apporto  massimo  di  15
litri capo/giorno; latticello(*) fino a un  apporto  massimo  di  250
grammi capo/giorno di sostanza secca. 
    E' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al  2%
della sostanza secca della dieta. 
    Sono ammesse tolleranze massime del 10%. 
    Patata disidratata e manioca insieme non devono superare  il  15%
della sostanza secca della razione. 
    Per "latticello" si intende il  sottoprodotto  della  lavorazione
del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate. 
    (*) Siero e latticello insieme non devono  superare  i  15  litri
capo/giorno. 
    (**) Se associato a borlande il contenuto totale  di  azoto  deve
essere inferiore al 2%. 
    E' ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei
limiti definiti dalla vigente legislazione. 
    Altri ingredienti 
    Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in  grani  e/o
in pezzi e/o in polvere (massimo 0,4%), spezie e  piante  aromatiche:
aglio, chiodi di garofano interi o macinati o  in  infusione  con  il
vino, noce moscata, vino rosso piemontese a denominazione di origine,
proveniente dai vitigni Nebbiolo, Barbera e  Dolcetto  (in  quantita'
superiore allo 0,25% in peso). E' ammesso l'utilizzo di zucchero  e/o
destrosio, colture di avviamento alla fermentazione, colture  fungine
di copertura del budello, nitrato di sodio e/o potassio,  nitrito  di
sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico. 
    Non sono ammessi altri coadiuvanti tecnologici  finalizzati  alla
fissazione dell'acqua nei tessuti.