Art. 3 
 
 
                Designazione dei laboratori di prova 
 
  1. I laboratori di  prova,  per  essere  designati,  devono  essere
accreditati in conformita'  alla  norma  UNI  EN  ISO/IEC  17025:2005
recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova
e di taratura» da un ente di accreditamento designato  da  uno  stato
membro  dell'Unione  Europea,  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)   n.
765/2008. 
  2. L'accreditamento  e  la  valutazione  dei  laboratori  di  prova
riguardano singole  prove  o  gruppi  di  prove,  necessarie  per  la
gestione dello schema di certificazione ai requisiti del Reg. (CE) n.
834/2007, e la partecipazione alle prove comparative interlaboratorio
relativamente alle analisi che essi effettuano. 
  3. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle
informazioni  richieste,  secondo  modalita'  e  contenuti   indicati
all'Allegato I del presente decreto,  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  Dipartimento   delle   politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della  pesca  -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica - Ufficio agricoltura biologica - Via XX Settembre n.  20
- 00187 Roma. 
  4. L'autorita' competente, verificata la sussistenza dei  requisiti
richiesti, designa i laboratori ai fini dell'inserimento  nell'elenco
di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Decreto. 
  5. I laboratori di prova sono inclusi  nell'elenco  per  lo  stesso
periodo di tempo di validita' dell'accreditamento alla norma  UNI  EN
ISO/IEC 17025:2005.