Art. 3 Designazione dei laboratori di prova 1. I laboratori di prova, per essere designati, devono essere accreditati in conformita' alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 2. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove, necessarie per la gestione dello schema di certificazione ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/2007, e la partecipazione alle prove comparative interlaboratorio relativamente alle analisi che essi effettuano. 3. I laboratori di prova presentano apposita istanza completa delle informazioni richieste, secondo modalita' e contenuti indicati all'Allegato I del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio agricoltura biologica - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. 4. L'autorita' competente, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, designa i laboratori ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Decreto. 5. I laboratori di prova sono inclusi nell'elenco per lo stesso periodo di tempo di validita' dell'accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.