Art. 3 
 
  1.  Le  Regioni  programmano  gli  impieghi  delle   risorse   loro
destinate, nel rispetto dei  modelli  organizzativi  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, per le aree di  utenza  e  secondo
macro-livelli e obiettivi di servizio indicati nell'Allegato  1,  che
forma parte integrante del presente  decreto.  Le  Regioni  integrano
nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo  per  le
non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo
decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel  Piano  Azione  Coesione
integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite  agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento  di
servizi di cura delle  persone,  segnatamente  cura  dell'infanzia  e
degli   anziani   non   autosufficienti.   La   programmazione   puo'
eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di  fonte
regionale o di altra fonte. 
  2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al  macro-livello
5 «Misure di inclusione  sociale  -  sostegno  al  reddito»,  di  cui
all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del
sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. La programmazione, di cui al comma l, e' comunicata al Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  costituisce  condizione
necessaria  per  l'erogazione  delle  risorse  spettanti  a  ciascuna
Regione. 
  4. Con successivo accordo in sede di Conferenza  Unificata  saranno
definite linee di intervento e  indicatori  volti  a  specificare  in
dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali  target
quantitativi di riferimento. 
  5. Le Regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare  al
Ministero gli interventi programmati  a  valere  sulle  risorse  loro
destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A  tal
fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i  dati
necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i
trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con  le  risorse
del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto  al  comma  3  e  al
successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti  a  ciascuna
Regione  deve  essere  comunque   preceduta   dalla   rendicontazione
sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle  risorse  trasferite
nel secondo anno precedente il presente decreto. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.