Art. 3 1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo macro-livelli e obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione puo' eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte. 2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. La programmazione, di cui al comma l, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione. 4. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. 5. Le Regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.