Art. 5 
 
  1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2. 
  2. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
Regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come  da  Tabella  2,  previo  soddisfacimento  di  eventuali
richieste  di  accredito,  da  parte  dei   Comuni,   in   esito   al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.