Art. 6 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali destinata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
sono finanziati, per  almeno  3.000.000  di  euro,  azioni  volte  al
consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza  tecnica  e
scientifica, del programma  di  prevenzione  dell'allontanamento  dei
minorenni  dalla  famiglia  di  origine  P.I.P.P.I.   (programma   di
interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse
sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione  per  il
tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.