Art. 2 
 
 
              Modalita' di registrazione nel Repertorio 
                       dei dispositivi medici 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono alla comunicazione delle
informazioni previste dall'Allegato 1 al  presente  decreto  ai  fini
dell'iscrizione  dei  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  nel
Repertorio dei dispositivi medici. 
  2. Le modalita' tecniche per la registrazione e per la trasmissione
dei dati sono descritte nel citato Allegato 1 e nella  documentazione
tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 
  3. Tutte le trasmissioni dei  dati  devono  avvenire  in  modalita'
sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 
  4. L'iscrizione nel Repertorio dei  dispositivi  medici  da'  luogo
all'assegnazione, da parte del Ministero della salute, di  un  numero
identificativo di iscrizione. Il numero assegnato puo' essere in ogni
momento ritirato, con provvedimento  motivato,  dal  Ministero  della
salute, ove il prodotto non risulti conforme alla normativa vigente. 
  5. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti  all'aggiornamento  dei
dati registrati nel Repertorio dei dispositivi medici.