Art. 2 Modalita' di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici 1. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono alla comunicazione delle informazioni previste dall'Allegato 1 al presente decreto ai fini dell'iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici. 2. Le modalita' tecniche per la registrazione e per la trasmissione dei dati sono descritte nel citato Allegato 1 e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 3. Tutte le trasmissioni dei dati devono avvenire in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 4. L'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici da' luogo all'assegnazione, da parte del Ministero della salute, di un numero identificativo di iscrizione. Il numero assegnato puo' essere in ogni momento ritirato, con provvedimento motivato, dal Ministero della salute, ove il prodotto non risulti conforme alla normativa vigente. 5. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti all'aggiornamento dei dati registrati nel Repertorio dei dispositivi medici.