Art. 3 Effetti della registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici 1. Nelle gare per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di dispositivi medico-diagnostici in vitro e, piu' in generale, nei rapporti commerciali, le strutture direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale si astengono dal richiedere ai fornitori qualsiasi informazione che sia dichiarata dai fornitori stessi disponibile nel Repertorio dei dispositivi medici e aggiornata alla data della dichiarazione. 2. Le registrazioni effettuate con le modalita' previste dall'art. 2 sono valide ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di legge sulla registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 332 del 2000 citato. 3. Il numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei dispositivi medici deve essere utilizzato nelle comunicazioni relative ai dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuate a fini di vigilanza sugli incidenti. 4. Il Ministero della salute pubblica periodicamente le informazioni identificative dei dispositivi medico-diagnostici in vitro presenti nel Repertorio dei dispositivi medici per i quali i soggetti di cui all'art. 1 hanno manifestato la volonta' di pubblicazione. 5. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED) i dati conferiti dai soggetti di cui all'art. 1, lettera b), come presenti nel Repertorio dei dispositivi medici, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 332 del 2000 citato.