Art. 3 
 
 
             Effetti della registrazione nel Repertorio 
                       dei dispositivi medici 
 
  1.  Nelle  gare  per  l'acquisizione,  a   qualsiasi   titolo,   di
dispositivi medico-diagnostici in vitro  e,  piu'  in  generale,  nei
rapporti commerciali, le strutture direttamente gestite dal  Servizio
sanitario  nazionale  si  astengono  dal  richiedere   ai   fornitori
qualsiasi  informazione  che  sia  dichiarata  dai  fornitori  stessi
disponibile nel Repertorio dei dispositivi medici e  aggiornata  alla
data della dichiarazione. 
  2. Le registrazioni effettuate con le modalita' previste  dall'art.
2 sono valide ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di legge sulla
registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi previsti dall'art. 10
d.lgs. n. 332 del 2000 citato. 
  3.  Il  numero  identificativo  di  iscrizione  al  Repertorio  dei
dispositivi  medici  deve  essere  utilizzato   nelle   comunicazioni
relative ai dispositivi medico-diagnostici in vitro effettuate a fini
di vigilanza sugli incidenti. 
  4.  Il  Ministero   della   salute   pubblica   periodicamente   le
informazioni identificative  dei  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro presenti nel Repertorio dei dispositivi medici per  i  quali  i
soggetti  di  cui  all'art.  1  hanno  manifestato  la  volonta'   di
pubblicazione. 
  5. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea  dei
dispositivi medici (EUDAMED) i dati conferiti  dai  soggetti  di  cui
all'art. 1, lettera b), come presenti nel Repertorio dei  dispositivi
medici, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 332  del
2000 citato.