Art. 3 
 
  Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,   lettera   e),   del
regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche, la sotto elencata varieta', iscritta
al  registro  delle  varieta'  di  specie  ortive  con   il   decreto
ministeriale a fianco  riportato,  e'  cancellata  dal  medesimo  per
mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione  e  le
relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-bis, quinto  comma,
potranno essere certificate e  commercializzate  fino  al  30  giugno
2015. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. 
 
    Roma, 23 aprile 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi