Art. 3 Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la sotto elencata varieta', iscritta al registro delle varieta' di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, e' cancellata dal medesimo per mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2015. Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 aprile 2014 Il direttore generale: Cacopardi