Art. 14 Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.»; b) dopo il comma 380-quater e' inserito il seguente: «380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione (( sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014 )). In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.».
Riferimenti normativi Il testo del comma 380-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle note all'articolo 6.