Art. 15 
 
 
              (( Disposizioni in materia di province )) 
 
  1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12  novembre
2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini  del  presente
comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel
2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.». 
  (( 1-bis. In vista della futura trasformazione  delle  province  in
enti di secondo  livello,  nel  caso  in  cui  il  comparto  province
consegua  l'obiettivo  di  patto  di  stabilita'  interno   ad   esso
complessivamente assegnato  per  l'anno  2013,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che  non
rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo  e'
assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per  cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dei  commi  23,  modificato  dalla
          presente legge,  e  26  dell'articolo  31  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012): 
              "Art. 31.  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali) - 1. - 22. (Omissis). 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2011 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2009 e 2010 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2010-2011 e le risultanze  dell'anno  2011.  Ai
          fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
          provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
          di nuova istituzione. 
              24. - 25. (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              27 - 32. (Omissis).".