Art. 2 
 
 
         Conclusione dei procedimenti di riesame e modifiche 
 
  1. Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012, di cui al
procedimento ID 90/295 per la parte inerente a discariche  interne  e
gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti  inclusi,  nonche'  i
procedimenti ID 90/457 (gestione dei rifiuti - garanzie  finanziarie)
e ID 90/333/469 (riutilizzo materiali nei processi termici)  sono  da
ritenersi conclusi con il trasferimento dell'istruttoria in  capo  al
sub commissario. Le modalita' di  costruzione  e  di  gestione  delle
discariche, nonche'  le  modalita'  di  gestione  e  smaltimento  dei
rifiuti  del  ciclo  produttivo  dell'ILVA  S.p.A.   saranno   quindi
individuate conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del  decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30  ottobre  2013,
n. 125. 
  Pertanto gli elementi di cui ai seguenti punti  della  proposta  di
piano  del  Comitato  di  esperti  del  21/11/2013,  dovranno  essere
esaminati nell'ambito dell'istruttoria per l'emanazione  del  decreto
ministeriale previsto dalla norma sopra citata: 
    le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del  decreto  di
AIA del 4/8/2011: P123, P128, P133, P134,  P135,  P136,  P137,  P140,
P141, P143, P172, P197, P201,  P203,  P204,  P205,  P206,  P207  (con
riferimento  alla  codificazione  del  documento   di   aggiornamento
periodico (DAP) redatto da ILVA S.p.A.); 
    le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti del  decreto  di
AIA del 26/10/2012: 22, 23, 24; 
    le prescrizioni inerenti azioni di conformita' normativa: 
      UA1: Autorizzazione e gestione di nuovi impianti  di  discarica
per rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
      UA2: Rifiuti liquidi: interventi di  adeguamento  dell'impianto
di trattamento VR.7 
      UA3: Rimozione dei fanghi dai canali. 
      UA4: Area Serbatoio 92 (residui di  combustibile  e  fanghi  di
dragaggio): dismissione dell'area 
      UA5:  Discarica  "Due  Mari"   (discarica   per   rifiuti   non
pericolosi, esaurita): esecuzione  del  Progetto  di  chiusura  della
discarica. 
      UA5bis: Aree di deposito temporaneo di rifiuti 
      UA6: Recupero ambientale delle aree di cava 
      UA25:  Discarica  "ex  Cementir"  (discarica  per  rifiuti  non
pericolosi, in esaurimento) 
      UA27: Aree sequestrate di deposito Pneumatici Fuori Uso 
      UA28: Aree sequestrate di deposito Traversine e Legno 
  2. Il riesame previsto dal decreto di AIA del 26/10/2012 di cui  al
procedimento ID 90/295 per la  parte  inerente  alla  gestione  delle
acque e' da ritenersi concluso. Per le modalita'  di  gestione  delle
acque si rimanda alle previsioni di cui ai punti UA7, UA8-UA26,  UA9,
UA10 e UA11 della parte III del piano ambientale. 
  3. Ai fini del riesame previsto dal decreto di AIA  del  26/10/2012
per le restanti aree ed attivita' dello stabilimento non considerate,
non essendo  presenti  in  merito  le  necessarie  indicazioni  nella
proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, ILVA S.p.A.
dovra' presentare entro 12 mesi dall'entrata in  vigore  del  decreto
che  approva  il  piano  ambientale,   una   proposta   organica   di
miglioramento ambientale. Tale proposta  dovra'  tenere  conto  anche
delle modifiche di cui ai procedimenti ID 90/472 e ID 90/599 che sono
da ritenersi conclusi. 
  4. Per il riesame previsto dal decreto di  AIA  del  26/10/2012  in
merito al sistema di gestione ambientale si rimanda  alle  previsioni
di cui al punto UA15 della parte III del piano ambientale. 
  5. Il riesame previsto all'art. 3, comma  3,  primo  trattino,  del
decreto di AIA del 26/10/2012, potra' essere  avviato  solo  dopo  la
definizione del documento sulla valutazione del danno sanitario sulla
base dei criteri  stabiliti  dal  decreto  interministeriale  del  24
aprile  2013  recante  «Disposizioni  volte  a  stabilire  i  criteri
metodologici utili per la redazione del rapporto di  valutazione  del
danno sanitario (VDS) in attuazione dell'art.  1-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231»,  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 4 giugno  2013,  n.
61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
  6. Il riesame previsto dall'art. 3, comma 3,  terzo  trattino,  del
decreto di AIA del 26/10/2012, in attuazione della prescrizione n. 1,
per la copertura dei parchi primari, minerali e fossili, e' assorbito
dalla  procedura  di  cui  al  punto  1  della  parte  II  del  piano
ambientale. 
  7. Per il riesame previsto dall'art. 3, comma  3,  quarto  trattino
del decreto di AIA del 26/10/2012, in ordine alla revisione del piano
di monitoraggio e controllo, ILVA S.p.A. dovra'  presentare  entro  6
mesi  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  che  approva  il  piano
ambientale una  proposta  organica  che  dovra'  tenere  conto  delle
risultanze  emerse  dalle  attivita'  di  monitoraggio  condotte   in
attuazione dell'AIA, nonche'  delle  indicazioni  della  proposta  di
piano  del  Comitato  di  esperti  del  21/11/2013  riguardanti  tali
aspetti. Le prescrizioni da  85  a  94  del  parere  istruttorio  del
decreto  di  riesame  di  AIA  del  26/10/2012,  che  riguardano   il
monitoraggio e controllo, potranno essere  valutate  nell'ambito  del
suddetto riesame.