IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre
1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  26  aprile  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  110  del  13
maggio 2011, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con  sede  in
Bologna,  Via  Cesare  Boldrini  n.  24,  e'  stato  autorizzato   ad
effettuare  i  controlli  per  la  indicazione  geografica   protetta
«Scalogno di Romagna»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 26 aprile 2011; 
  Considerato che l'Associazione Turistica Pro-loco Riolo Terme e  la
Regione Emilia  Romagna  non  hanno  ancora  provveduto  a  segnalare
l'organismo di controllo da autorizzare per  il  triennio  successivo
alla data  di  scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,  sebbene
sollecitati in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di
Romagna»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con  decreto  26
aprile   2011,   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Check  Fruit
Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, con  decreto  26
aprile 2011 ad effettuare i controlli per la  indicazione  geografica
protetta «Scalogno di Romagna», registrata con il Regolamento (CE) n.
2325 del 24 novembre  1997,  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.