Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti il polvere di pannocchie
di granturco  come  unica  sostanza  attiva  e  che  rientrano  nella
categoria dei rodenticidi, autorizzati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  formano  oggetto  di  nuova
valutazione ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  come  prodotti
biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 31  gennaio  2015  presentano  al  Ministero
della salute,  per  ogni  presidio  medico-chirurgico  per  il  quale
intendono ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come
prodotto biocida, una specifica  richiesta  corredata  di  tutti  gli
elementi previsti dalla normativa vigente. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni previste dalla normativa vigente, procede al  rilascio  di
una nuova  autorizzazione  come  prodotto  biocida,  che  sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i quali alla data del 31 gennaio 2015 non e' stata  presentata
alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto   biocida,   si
considerano revocate con decorrenza dal 28 febbraio 2016 e i relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 31 agosto 2016; 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.