Art. 3 
 
 
                          Dati in ingresso 
 
  1.  Il  flusso  informativo  di  cui  all'art.  2  e'  direttamente
alimentato dalle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e
private  non  accreditate  secondo   le   modalita'   descritte   nel
disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa  disponibile
sul sito internet del Ministero della salute. 
  2. Le regioni che dispongono  di  un  proprio  sistema  informativo
possono alimentare direttamente il flusso  informativo  delle  grandi
apparecchiature sanitarie attraverso la trasmissione  telematica  dei
dati del proprio territorio in conformita' alle regole  tecniche  del
Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive  modificazioni,  e  secondo  le  modalita'  descritte  nel
disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa  disponibile
sul sito internet del Ministero della salute. 
  3. I dati che concorrono ad alimentare il flusso informativo  delle
grandi apparecchiature  sanitarie  sono  descritti  nel  disciplinare
tecnico. Tale flusso informativo raccoglie anche i dati relativi agli
aggiornamenti  tecnologici  effettuati  sulle  apparecchiature   gia'
rilevate dal  flusso  che  concorrono  ad  aumentare  le  prestazioni
erogate dalle stesse apparecchiature. 
  4.   L'alimentazione   del   flusso   informativo   delle    grandi
apparecchiature sanitarie avviene non oltre il primo mese  successivo
al trimestre nel  quale  e'  stata  svolta  l'attivita'  di  collaudo
dell'apparecchiatura. E' comunque possibile  effettuare  modifiche  o
integrazioni ai dati trasmessi non oltre il secondo  mese  successivo
al trimestre nel quale ricade la data di collaudo. 
  5. L'alimentazione del flusso oltre i termini previsti dal comma  4
e' valutata ai sensi dell'art. 7.