Art. 3 Dati in ingresso 1. Il flusso informativo di cui all'art. 2 e' direttamente alimentato dalle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate secondo le modalita' descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 2. Le regioni che dispongono di un proprio sistema informativo possono alimentare direttamente il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie attraverso la trasmissione telematica dei dati del proprio territorio in conformita' alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e secondo le modalita' descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 3. I dati che concorrono ad alimentare il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono descritti nel disciplinare tecnico. Tale flusso informativo raccoglie anche i dati relativi agli aggiornamenti tecnologici effettuati sulle apparecchiature gia' rilevate dal flusso che concorrono ad aumentare le prestazioni erogate dalle stesse apparecchiature. 4. L'alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie avviene non oltre il primo mese successivo al trimestre nel quale e' stata svolta l'attivita' di collaudo dell'apparecchiatura. E' comunque possibile effettuare modifiche o integrazioni ai dati trasmessi non oltre il secondo mese successivo al trimestre nel quale ricade la data di collaudo. 5. L'alimentazione del flusso oltre i termini previsti dal comma 4 e' valutata ai sensi dell'art. 7.