IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il proprio decreto del 30  novembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2013, n. 283, come  modificato  con
proprio decreto del  20  dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 2013, n.  300,  il  quale  ha  disposto  la
sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  a
favore  dei  contribuenti  colpiti  dagli  eventi  meteorologici  del
novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  30   dicembre   2013,   n.   304,   recante
«Disposizioni di carattere finanziario  indifferibili  finalizzate  a
garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed  opere  pubbliche  nonche'  a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite  da  calamita'
naturali.»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  7  del  suddetto  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 151, concernente «Misure per la Regione  Sardegna»,
il quale, tra l'altro, prevede che: 
  «I pagamenti dei tributi e gli adempimenti  sospesi  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2013,  n.  283,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio  e  il  17  febbraio  2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi.» (comma 1); 
  «Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini  previsti,  per
il pagamento dei tributi di cui al comma  1,  i  soggetti  ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  operanti  nei  territori  di  cui  al   comma   1,   un
finanziamento assistito dalla  garanzia  dello  Stato,  della  durata
massima di due anni. A tale fine, i  predetti  soggetti  finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A.
e l'Associazione bancaria italiana, assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.
5, comma  7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di
titolari di reddito d'impresa il finanziamento puo' essere  richiesto
limitatamente ai danni subiti in relazione  all'attivita'  d'impresa.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie  dello  Stato  di
cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di
operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.  31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 2); 
  «I soggetti finanziatori di cui al comma 2  comunicano  all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione.» (comma 4); 
  «Per accedere al finanziamento di cui al comma  2,  i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  volta  a
attestare i danni subiti ed  il  nesso  di  causalita'  con  l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del  modello  di  cui  al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di  cui  al  comma  2  e  la
ricevuta  che  ne  attesta  la  corretta  trasmissione.  Ai  soggetti
finanziatori deve essere altresi'  trasmessa  copia  dei  modelli  di
pagamento relativi ai versamenti effettuati.» (comma 5); 
  «Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le  spese
strettamente necessarie  alla  loro  gestione,  sono  corrisposti  ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa  di  cui
al comma 10, mediante un credito di  imposta  di  importo  pari,  per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi  e
alle spese dovuti. Il credito di imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto  secondo
quanto previsto dall'art. 43-ter del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio  2014  secondo
il piano di ammortamento definito nel  contratto  di  finanziamento.»
(comma 6); 
  «Con provvedimento del Direttore della  Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il  modello  indicato
al comma 5,  idoneo  altresi'  ad  esporre  distintamente  i  diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i  tempi
e  le   modalita'   della   relativa   presentazione.   Con   analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3.» (comma 7); 
  «Ai fini del monitoraggio dei  limiti  di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle  compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione  del  credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 8); 
  «I finanziamenti agevolati di cui al  comma  2  sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A  tal
fine, il Commissario delegato di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  122  del  20  novembre  2013,  verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi alluvionali del  novembre  2013,  tenendo  anche  conto  degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la  tenuta  e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a  ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per  la  compensazione  dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali." (comma 11); 
  Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle garanzie  dello
Stato di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  151,
nonche'  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   di
operativita' delle garanzie stesse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  finanziamenti  accordati,   ai   sensi   dell'art.   7   del
decreto-legge 30 dicembre  2013,  n.  151,  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. ai soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre  2013  di  cui
alle premesse, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.A.  ed  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a   prima
richiesta. 
  3. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 7 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  151,  le  cui
condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato. 
  4. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.