Art. 2 1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013 di cui alle premesse, ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2013, che abbiano subito danni per effetto degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 ed e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.