Art. 2 
 
  1.  I  finanziamenti  accordati,   ai   sensi   dell'art.   7   del
decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  151,  dai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di  cui  al  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013, come
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
20 dicembre  2013  di  cui  alle  premesse,  ai  soggetti  ricompresi
nell'ambito  di  applicazione  del  medesimo  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013,  come  modificato
con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  20
dicembre 2013, che abbiano subito  danni  per  effetto  degli  eventi
meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione  Sardegna,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  concessa  ai  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito di cui al comma  1  ed  e'  incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta. 
  3. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti dei  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito  di  cui  al  comma  1  e  assicura  l'adempimento  delle
obbligazioni,  per  capitale,   interessi   e   spese   di   gestione
strettamente  necessarie,  relative  ai  finanziamenti  stipulati  in
conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 151, le cui  condizioni  finanziarie  devono  tener
conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle  condizioni
praticate dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  sui  finanziamenti
dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 7  del  decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 151. La garanzia dello Stato di cui al  presente
articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a
favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di  cui  al
medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a  seguito
di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai  sensi
dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  4. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.