Art. 2 Indicatori di rilevazione della produzione 1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, di cui la fondazione e' intestataria, quale titolare del sistema di emissione SIAE o organizzatore anche per soggetti terzi, nelle seguenti misure: a) per la lirica, che salvo il caso appresso indicato, sara' eseguita da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra, punti 12 per lirica con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 11 per la lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 7,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale e punti 7,5 per la lirica eseguita con un numero di professori d'orchestra inferiore a 45 nel caso di opere con numero inferiore prescritto in partitura; per le manifestazioni costituite da opere liriche in forma semiscenica, punti 5, se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 3,25 se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca; b) per il balletto, punti 4 per il balletto con orchestra; punti 5 per il balletto con orchestra per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; punti 6 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45; punti 7 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45 per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; punti 1,5 per il balletto con musica registrata; punti 2 per il balletto con musica registrata effettuato con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; c) per la concertistica, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali; punti 2 per i concerti sinfonici con non meno di 45 professori d'orchestra o corali con non meno di 40 elementi; punti 4 per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; punti 3 se realizzate con organico orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale; d) per le manifestazioni realizzate in forma divulgativa o con durata inferiore, i punti sono ridotti della meta' con riferimento alle corrispondenti tipologie sopraindicate; e) per le manifestazioni costituite da abbinamento di attivita' anche di genere diverso, che verranno valutate per un massimo di due tipologie, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 50 per cento di quello previsto per l'attivita' corrispondente, con attribuzione dei punti o frazioni di punto alla corrispondente tipologia. 2. Per le sole attivita' concertistiche della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 60 per cento. I punteggi attribuiti a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti del 40 per cento. 3. Per le manifestazioni realizzate all'estero, se non specificamente sovvenzionate sul Fondo unico per lo spettacolo, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 70 per cento di quello previsto per l'attivita' corrispondente di cui al comma 1. 4. Non sono ammesse ai fini della rilevazione della produzione piu' di due prove a pagamento aperte al pubblico per ciascuna manifestazione. 5. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, e' ammessa, per non piu' del 20 per cento di ciascuna tipologia di cui alle lettere a),b),c), del comma 1, la produzione svolta in qualita' di compagnia/esecutore presso altri organismi ospitanti intestatari/organizzatori dei relativi "bordero'". Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione puo' essere comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE, e trasmissione all'Amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo ospitante, in forma di autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.