Art. 2 
 
 
             Indicatori di rilevazione della produzione 
 
  1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art. 1
sono  espressi  in  punteggi  da  attribuire  alla  produzione,   con
riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, di  cui
la  fondazione  e'  intestataria,  quale  titolare  del  sistema   di
emissione SIAE  o  organizzatore  anche  per  soggetti  terzi,  nelle
seguenti misure: 
    a) per la lirica, che salvo  il  caso  appresso  indicato,  sara'
eseguita da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra, punti
12 per lirica con impiego di oltre 150 elementi in scena ed  in  buca
orchestrale; punti 11 per la lirica con impiego di oltre 100 elementi
in scena ed in buca orchestrale; punti 7,5 per la lirica con  impiego
fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale e punti  7,5  per
la lirica eseguita con un numero di professori d'orchestra  inferiore
a 45 nel caso di opere con numero inferiore prescritto in  partitura;
per  le  manifestazioni  costituite  da  opere   liriche   in   forma
semiscenica, punti 5, se realizzate con organico orchestrale  di  non
meno di 45 professori d'orchestra e impiego di oltre 100 elementi  in
scena ed in buca orchestrale; punti 3,25 se realizzate  con  organico
orchestrale di non meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a
100 elementi in scena ed in buca; 
    b) per il balletto, punti 4 per il balletto con orchestra;  punti
5 per il balletto con orchestra per  le  rappresentazioni  effettuate
con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo
di altre fondazioni; punti 6 per il balletto con orchestra  e  numero
di tersicorei non inferiore  a  45;  punti  7  per  il  balletto  con
orchestra  e  numero  di  tersicorei  non  inferiore  a  45  per   le
rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo  stabile  o
utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; punti 1,5  per  il
balletto con musica registrata; punti 2 per il  balletto  con  musica
registrata effettuato  con  il  proprio  corpo  di  ballo  stabile  o
utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni; 
    c)   per   la   concertistica,   punti   2,5   per   i   concerti
sinfonico-corali; punti 2 per i concerti sinfonici con non meno di 45
professori d'orchestra o corali con non meno di 40 elementi; punti  4
per le manifestazioni costituite da opere in forma  di  concerto,  se
realizzate con organico orchestrale di  non  meno  di  45  professori
d'orchestra e impiego di oltre 100  elementi  in  scena  ed  in  buca
orchestrale; punti 3 se realizzate con organico  orchestrale  di  non
meno di 45 professori d'orchestra e impiego fino a  100  elementi  in
scena ed in buca orchestrale; 
    d) per le manifestazioni realizzate in forma  divulgativa  o  con
durata inferiore, i punti sono ridotti della  meta'  con  riferimento
alle corrispondenti tipologie sopraindicate; 
    e) per le manifestazioni costituite da abbinamento  di  attivita'
anche di genere diverso, che verranno valutate per un massimo di  due
tipologie, il punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 50 per cento
di quello previsto per l'attivita' corrispondente,  con  attribuzione
dei punti o frazioni di punto alla corrispondente tipologia. 
  2. Per le sole attivita' concertistiche della Fondazione  Accademia
nazionale di Santa Cecilia i punteggi  stabiliti  nel  comma  1  sono
aumentati del  60  per  cento.  I  punteggi  attribuiti  a  tutte  le
manifestazioni effettuate  dalla  Fondazione  Arena  di  Verona  sono
ridotti del 40 per cento. 
  3.  Per   le   manifestazioni   realizzate   all'estero,   se   non
specificamente sovvenzionate sul Fondo unico per  lo  spettacolo,  il
punteggio attribuito a ciascuna e' pari al 70  per  cento  di  quello
previsto per l'attivita' corrispondente di cui al comma 1. 
  4. Non sono ammesse ai fini della rilevazione della produzione piu'
di  due  prove  a  pagamento  aperte   al   pubblico   per   ciascuna
manifestazione. 
  5. Al fine di comprovare l'attivita' sovvenzionata, e' ammessa, per
non piu' del 20 per cento di ciascuna tipologia di cui  alle  lettere
a),b),c),  del  comma  1,  la  produzione  svolta  in   qualita'   di
compagnia/esecutore     presso     altri     organismi      ospitanti
intestatari/organizzatori  dei  relativi  "bordero'".  Nel  caso   di
produzione svolta presso altri organismi  ospitanti,  l'effettuazione
puo' essere comprovata  dalle  fondazioni  mediante  acquisizione  di
copia  del  documento   rilasciato   dalla   SIAE,   e   trasmissione
all'Amministrazione  vigilante  di  una  dichiarazione   del   legale
rappresentante    dell'organismo    ospitante,    in     forma     di
autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato
per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.