Art. 5 
 
 
                     Procedimento di erogazione 
 
  1.Le fondazioni comunicano, anche in via telematica, entro l'ultimo
giorno  di  febbraio  dell'anno  cui  afferisce  la  ripartizione,  i
programmi di attivita' realizzata nell'anno precedente, una relazione
analitica  sull'attivita'  svolta,  la  sintesi  dell'attivita'   con
indicazione delle tipologie della produzione  di  cui  all'art.  2  e
delle singole rappresentazioni ed esecuzioni, i valori  contabili  di
cui all'art. 3, comma 2, le  attestazioni  relative  al  rispetto  di
quanto  previsto  dall'art.  4,  secondo  gli  schemi  stabiliti  dal
Direttore generale competente, nonche' i dati richiesti dagli uffici. 
  2.Il Direttore  generale  competente,  determinato  il  riparto  in
valori percentuali delle sub-quote ai sensi dell'art. 3,  sulla  base
degli elementi e dei dati comunicati dalle  fondazioni,  provvede  ad
acquisire il parere di cui all'art. 3,  comma  3,  della  Commissione
consultiva competente. 
  3.Il contributo e' erogato, per ciascun anno, in  due  rate,  salvo
diversa disposizione di legge e compatibilmente con le disponibilita'
di bilancio. La prima rata, pari all'80 per  cento  della  quota  del
fondo spettante  alla  fondazione,  e'  erogata  entro  il  31  marzo
dell'anno di riferimento ed e'  subordinata  alla  presentazione  del
bilancio di  previsione  dell'esercizio  e  del  Documento  Unico  di
Regolarita' Contributiva; la seconda rata  e'  erogata  nel  medesimo
anno e  comunque  successivamente  alla  presentazione  del  bilancio
consuntivo  dell'esercizio  precedente  e  del  Documento  Unico   di
Regolarita' Contributiva.