IL RETTORE 
 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442,  istitutiva  dell'Universita'
della Calabria; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario"; 
  Visto lo Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  della  Calabria,
emanato con D.R. 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni; 
  Vista la delibera assunta dal Senato Accademico  nell'adunanza  del
19 novembre 2013,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  modifica
dell'art. 3.12 e  delle  norme  transitorie  dello  Statuto,  cui  si
aggiunge l'art. 8.3; 
  Visto il parere favorevole espresso  in  merito  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2013; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 41148 del 23 dicembre 2013, con la
quale il testo  delle  modifiche  apportate  e'  stato  trasmesso  al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  per  il
prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui  all'art.  6,
commi 9 e 10, della legge. n. 168/89; 
  Atteso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della
Ricerca non ha formulato alcun rilievo entro il termine perentorio di
sessanta giorni, stabilito dal predetto art. 6, comma 9, della  legge
n. 168/89; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art.  3.2  dello  Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  della
Calabria, emanato con  D.R.  23  marzo  2012,  n.  562  e  successive
modificazioni, viene riscritto nel testo che segue: 
    "Art. 3.2 - Il Dipartimento - 1. Il Dipartimento e' la  struttura
deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle  attivita'
didattiche  e  formative,  nonche'  delle   attivita'   correlate   o
accessorie alle precedenti che siano rivolte all'esterno. 
  Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori
di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo. 
  Il  Dipartimento  puo'  prevedere  l'istituzione  di  articolazioni
interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o
metodi di ricerca, denominate Sezioni. 
  Il Regolamento del Dipartimento disciplina  l'organizzazione  delle
Sezioni, nel rispetto dei criteri generali per il loro funzionamento,
fissati nei Regolamenti di Ateneo. 
  La creazione delle Sezioni non comporta modifiche  nella  dotazione
di personale ne' nuove  spese.  Sulla  base  del  progetto  culturale
fondativo, in uno, o al piu', in due Dipartimenti e' incardinato  uno
stesso settore scientifico-disciplinare. 
  L'eventuale deroga a tale previsione rientra nella  competenza  del
Senato Accademico. 
  Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di  ricerca  e  di
didattica  nel  rispetto  dell'autonomia  di  ciascun  professore   e
ricercatore  e  del  loro  diritto   di   accedere   direttamente   a
finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati. 
  I  Dipartimenti  si  dotano   di   Regolamenti   per   il   proprio
funzionamento e possono dar vita a Strutture di raccordo. 
  A essi fanno capo i Corsi di Laurea  e  di  Laurea  Magistrale,  le
Scuole di Specializzazione, nonche' i Corsi di Master Universitari, i
Corsi di Perfezionamento,  le  Scuole  e  i  Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca. 
  Il Dipartimento: 
    a) formula la proposta di  chiamata  di  professori  di  prima  e
seconda fascia, con voto favorevole della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima fascia per la chiamata  di  professori  di  prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia; 
    b) formula  la  proposta  di  chiamata  di  ricercatori  a  tempo
determinato  con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima e di seconda fascia; 
    c) cura la programmazione e l'utilizzo  delle  risorse  destinate
alla didattica e alla ricerca; 
    d) cura la gestione delle strutture per la didattica; 
    e) coordina le attivita' didattiche, verifica la  loro  efficacia
per i  Corsi  di  Studio  che  a  esso  fanno  capo  e  collabora  al
coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attivita'
didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento. 
  2. Il Dipartimento e' la struttura di afferenza  dei  professori  e
dei ricercatori, previa proposta  del  Consiglio  di  Dipartimento  e
approvazione del Senato Accademico. 
  Al Dipartimento afferiscono inoltre: 
    a) i titolari di assegni di ricerca; 
    b) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti
rientrino  nei  settori  scientifico-disciplinari   incardinati   nel
Dipartimento stesso; 
    c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di  Dottorato  di  Ricerca
attivati nel Dipartimento; 
    d) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura; 
    e)  gli  studenti  nel  rispetto  delle  modalita'  previste  nel
Regolamento del Dipartimento. 
  3.  Il  Dipartimento  ha  autonomia  amministrativa  e   gestionale
nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto  dei
principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di  cui  alla
Legge  n.  240/2010,  e  dispone  di   personale   per   il   proprio
funzionamento.  Tale  decentramento  viene  esercitato  nella   forma
prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilita'. 
  4. Il Dipartimento, nel rispetto  dei  propri  fini  istituzionali,
puo' stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni  pubbliche
e con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di
terzi, secondo le modalita' definite nel Regolamento di Ateneo. 
  5. I Dipartimenti potranno essere costituiti con un  numero  minimo
di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento
in cui viene formulata la proposta di istituzione. 
  Sono esclusi da tale computo  i  professori  e  i  ricercatori  che
dovessero essere posti in quiescenza nell'anno accademico nel quale i
Dipartimenti sono formalmente costituiti. 
  6. Sono Organi del Dipartimento: 
    a) il Direttore; 
    b) la Giunta; 
    c) il Consiglio; 
    d) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti. 
  Il Direttore: 
    a) rappresenta il Dipartimento; 
    b) presiede il Consiglio, la Giunta e  la  Commissione  didattica
paritetica docenti-studenti, e  cura  l'attuazione  delle  rispettive
delibere; 
  c) promuove le attivita' del Dipartimento,  con  la  collaborazione
della Giunta; 
    d)  vigila  sull'osservanza,  nell'ambito  dipartimentale,  delle
leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; 
    e) tiene i rapporti con gli altri Organi  dell'Universita'  della
Calabria; 
    f)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  derivantigli  dalla
normativa in vigore. 
  Il Direttore e' eletto tra i  professori  ordinari  e  straordinari
afferenti al Dipartimento. 
  Nel caso d'indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia,
o anche in caso di  mancato  raggiungimento  per  due  votazioni  del
quorum previsto nel Regolamento di Ateneo per la  predetta  elezione,
l'elettorato passivo per la carica di Direttore  di  Dipartimento  e'
esteso ai professori di seconda fascia. 
  L'elettorato  attivo  e'  costituito  da  tutti  i  componenti  del
Consiglio di Dipartimento. 
  L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi  diritto  al
voto nelle prime due  votazioni;  in  caso  di  mancata  elezione  si
procede col sistema  del  ballottaggio  tra  i  candidati  che  hanno
ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione  e  in
caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo. 
  Le modalita' delle  votazioni  sono  definite  dal  Regolamento  di
Dipartimento. 
  Il Direttore eletto e' nominato con decreto del Rettore. 
  Il  Direttore  dura  in  carica   tre   anni   accademici   ed   e'
immediatamente rieleggibile una sola volta. 
  Il Direttore indica un Vice-Direttore tra i professori di ruolo  di
prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento. 
  Il Vice-Direttore e' nominato con decreto del Rettore e partecipa a
solo titolo consultivo ai lavori della Giunta. 
  L'incarico di Segretario ha durata triennale ed e'  attribuito  dal
Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita
la Giunta, a  un  dipendente  in  possesso  dei  requisiti  necessari
previsti nel Regolamento di Ateneo e con l ivel lo non i nferiore  al
la categoria D. 
  7. Il Consiglio e' l'Organo di programmazione e di  gestione  delle
attivita' del Dipartimento. 
  Ne fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori, il segretario,
quest'ultimo con voto consultivo,  le  rappresentanze  del  personale
tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di  ricerca  e  degli
studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e
ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento. 
  La consistenza delle rappresentanze, le modalita' di elezione delle
stesse e le modalita' di funzionamento del  Consiglio  sono  definite
dal Regolamento di Dipartimento. 
  Nello  stesso  Regolamento  dovranno  essere  indicati  i   settori
scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. 
  Il  Senato  Accademico  valuta  la  proposta  inerente  ai  settori
scientifico-disciplinari   contestualmente    all'approvazione    del
Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole  del  Consiglio
di Amministrazione. 
  Il Consiglio  puo'  delegare  parte  delle  sue  attribuzioni  alla
Giunta. 
  8. La Giunta coadiuva il  Direttore  e  decade  alla  scadenza  del
mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore. 
  Le modalita' di elezione  e  di  funzionamento  della  Giunta  sono
definite dal Regolamento di Dipartimento. 
  9. La Commissione didattica  paritetica  docenti-studenti,  ove  il
Dipartimento non abbia  costituito  una  struttura  di  raccordo,  ha
competenza: 
    a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
    b) a individuare indicatori  per  la  valutazione  dei  risultati
delle stesse; 
    c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi
di Studio. 
  La partecipazione alla Commissione paritetica di  cui  al  presente
comma non da' luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. 
  La Commissione didattica paritetica docenti-studenti e' composta da
un numero pari, rispettivamente, di  professori  e  ricercatori,  ivi
compreso  il  Direttore  del  Dipartimento  che  la  presiede,  e  di
rappresentanti degli studenti. 
  Il Regolamento di  Dipartimento  stabilisce  la  consistenza  delle
componenti, le modalita' per l'elezione dei membri nonche'  le  norme
generali di funzionamento della Commissione. 
  10. I  Dipartimenti  istituiti  al  momento  dell'approvazione  del
presente Statuto sono indicati nella Tabella A. 
  11. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta'  di
richiedere l'afferenza a uno specifico Dipartimento. 
  12.  I  Dipartimenti   sono   disatti   vati   dal   Consiglio   di
Amministrazione su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato
Accademico, qualora il numero dei professori di ruolo  e  ricercatori
in  servizio  a  essi  afferenti  scenda  sotto  il  limite  previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera b), della Legge n. 240/2010. 
  I professori e  i  ricercatori  trasferiti  ad  altro  Dipartimento
devono mantenere la nuova afferenza per almeno un quinquennio. 
  13. Nel Regolamento di Ateneo, sempre nell'ambito delle  previsioni
statutarie,  sono  definite  le  procedure  e   le   condizioni   per
l'istituzione,   l'attivazione   e   per   la   disattivazione    dei
Dipartimenti, nonche' le modalita' per  l'esercizio  del  diritto  di
opzione da parte di professori e ricercatori."