Art. 2 
 
  Al Titolo VIII - Norme transitorie, dopo l'art.  8.2,  e'  aggiunto
l'art. 8.3, nel testo di seguito riportato: 
    "Art. 8.3 - 1. In deroga all'art. 3.2, comma 12, sono fatte salve
dal vincolo quinquennale le sole domande gia'  presentate  al  Senato
Accademico successivamente alla deliberazione  assunta  dallo  stesso
Organo nell'adunanza del 7 marzo 2012  e  non  oltre  il  31  ottobre
2013."