Art. 2 Al Titolo VIII - Norme transitorie, dopo l'art. 8.2, e' aggiunto l'art. 8.3, nel testo di seguito riportato: "Art. 8.3 - 1. In deroga all'art. 3.2, comma 12, sono fatte salve dal vincolo quinquennale le sole domande gia' presentate al Senato Accademico successivamente alla deliberazione assunta dallo stesso Organo nell'adunanza del 7 marzo 2012 e non oltre il 31 ottobre 2013."