Art. 14 Autorizzazione alla marcatura 1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, adeguatamente attrezzati, ad apporre una marcatura in conformita' all'allegato II dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005. 2. I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano, per la produzione di materiale da imballaggio in legno, esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.