Art. 6 
 
 
                            Eradicazione 
 
  1. I Servizi  Fitosanitari  Regionali  competenti  per  territorio,
adottano le misure specificate nell'allegato I al fine  di  eradicare
il nematode del pino presente nelle zone  delimitate  dei  rispettivi
territori. 
  2. Il nematode del legno di pino e'  considerato  eradicato  se  le
indagini  annuali  sulle  piante  sensibili  e  sul  vettore  di  cui
all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del  nematode
del pino nella zona delimitata in questione  nei  precedenti  quattro
anni o se l'assenza del nematode del pino e' confermata dal  prelievo
di campioni e dalle analisi di cui all'allegato  I,  punto  7,  terzo
comma. 
  3. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale  dei
Servizi Fitosanitari  Regionali  o  da  altri  soggetti  tecnicamente
qualificati che agiscono  sotto  il  diretto  controllo  dei  Servizi
Fitosanitari Regionali competenti per territorio.