Art. 6 Eradicazione 1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, adottano le misure specificate nell'allegato I al fine di eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori. 2. Il nematode del legno di pino e' considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni o se l'assenza del nematode del pino e' confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all'allegato I, punto 7, terzo comma. 3. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.