Art. 7 Contenimento 1. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l'esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l'eradicazione del nematode del pino e' impossibile, i Servizi Fitosanitari Regionali, possono decidere di contenere il nematode del pino all'interno di quella zona, anziche' eradicarlo. 2. I Servizi Fitosanitari Regionali possono stabilire tuttavia, prima che siano trascorsi i quattro anni, di contenere anziche' eradicare il nematode del pino, nel caso in cui il diametro della zona infestata sia superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino sia stata rilevata in tutta la zona infestata e l'esperienza acquisita indichi che l'eradicazione del nematode del pino in quella zona non sia possibile. 3. Le misure di contenimento da porre in atto sono quelle indicate nell'allegato II. 4. Se il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di attuare misure di contenimento, di cui al comma 2, anziche' misure di eradicazione, informa il Servizio Fitosanitario Centrale della sua decisione, indicandone le ragioni. 5. I Servizi Fitosanitari Regionali possono attuare misure di contenimento, come previsto dal comma 1, solo nelle zone delimitate che sono state inserite nell'elenco di cui all'art. 5, paragrafo 7, della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE. 6. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.