Allegato I MISURE DI ERADICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in applicazione dell'art. 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2) a 10). 2) Quando istituiscono una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio definiscono immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito "zona di taglio raso"). Il raggio effettivo di tale zona e' stabilito a piu' di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile, per ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore. Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate sotto controllo fitosanitario. L'abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall'esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l'abbattimento. Da tutte le piante morte, da tutte le piante in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato, dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in piu' parti di ciascuna pianta, compresa la corona. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino. 3) Se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, ritengono che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, il raggio minimo della zona di taglio raso puo' essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino. In casi eccezionali, se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, considerano inopportuno l'abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, puo' essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata. 4) Nei casi in cui si applica il punto 3) tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m e 500 m dalle piante sensibili in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure: a) annualmente, prelievo di campioni dalle piante sensibili e loro analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilita' del 99% che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili e' inferiore allo 0,1%; b) dal primo anno fino alla completa eradicazione di cui all'art. 6, comma 2, o fino alla decisione di applicare misure di contenimento di cui all'art. 7, commi 1 e 2, ispezioni effettuate ogni due mesi dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali, durante la stagione di volo del vettore sulle piante sensibili, per rilevare segni o sintomi della presenza del nematode del pino, seguite da prelievi di campioni e analisi sulle piante per le quali sono osservati tali segni o sintomi della presenza del nematode del pino. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale la descrizione delle misure indicate alle lettere a) e b). 5) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Le indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili di apparenza sana. L'intensita' delle indagini effettuate nel raggio di 3000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e' almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto. 6) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio identificano, in tutta la zona delimitata, le piante sensibili nelle quali e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Tali piante sono abbattute, asportate ed eliminate insieme ai residui dell'abbattimento sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni: a) Le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). b) Le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a) o trasformati come indicato all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non era gia' stata rilevata la presenza del nematode del pino, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo e' eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare, con un'attendibilita' del 99%, che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili e' inferiore allo 0,1%. 7) Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 6, lettera b), la corteccia e' rimossa dai tronchi delle piante sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento, sotto controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile e' immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato e' immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore, o coperto con una rete impregnata di tale insetticida. I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm. 8) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, provvedono a far rimuovere ed eliminare sotto controllo fitosanitario, tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, vigilando che siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attivita'. 9) Tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, devono rispettare il protocollo d'igene riportato nello "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.