Allegato III CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 SEZIONE 1 CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E CORTECCE SENSIBILI DA ZONE DELIMITATE VERSO ZONE NON DELIMITATE E DA ZONE INFESTATE VERSO ZONE CUSCINETTO 1) Le movimentazioni di piante sensibili sono ammessi a condizione che le piante: a) siano cresciute in luoghi di produzione in cui non siano stati osservati il nematode del pino o sintomi della sua presenza dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; b) siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle; c) siano state sottoposte a ispezioni e analisi ufficiali e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore; d) siano accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato a norma dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per le destinazioni all'interno dell'Unione; e) siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore o in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore. 2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, sono ammessi a condizione che il legname e le cortecce: a) siano stati sottoposti in un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 ad un appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano in ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso e' eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea; b) siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005, rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato; c) siano movimentati al di fuori della stagione di volo del vettore o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione dal nematode del pino o dal vettore. 3) Le movimentazioni di legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno sono ammessi a condizione che il materiale da imballaggio in legno: a) sia stato sottoposto in un impianto di trattamento autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato I dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi; b) siano muniti di una marcatura come previsto dall'allegato II di detto Standard internazionale. 4) In deroga ai punti 2) e 3), il legname sensibile puo' essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona infestata nella zona cuscinetto, nel caso in cui in queste zone non esistano idonei impianti di trattamento, fino all'impianto di trattamento autorizzato piu' vicino alla zona delimitata o alla zona infestata, per essere sottoposto immediatamente a trattamento. La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto delle piante sensibili abbattute conformemente all'allegato I, punti 6) e 9) e all'allegato II, punto 3, lettera c) e punto 4 impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso; b) le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; c) le movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorita' competenti. 5) In deroga ai punti 2) e 3), il legname e le cortecce sensibili ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm possono essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino all'impianto di trattamento autorizzato piu' vicino a tale zona, o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile, purche' siano rispettate le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, lettere b) e c).